Art. 10
Presentazione delle relazioni relative all'attività dei laboratori
In vigore dal 28 nov 2006
Presentazione delle relazioni relative all'attività dei laboratori
1. La relazione finanziaria, presentata conformemente all'allegato III, e la relazione tecnica sull'attività dei laboratori, certificate dal direttore, sono spedite entro il 31 marzo dell'anno seguente quello in cui si è concluso il periodo per il quale è stato concesso l'aiuto finanziario. La data di spedizione è attestata dal timbro postale.
2. Se la scadenza di cui al paragrafo 1 non è rispettata, l'aiuto finanziario è ridotto del 25 % il 1o aprile, del 50 % il 1o maggio, del 75 % il 1o giugno e del 100 % il 1o luglio.
Storico versioni
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