Art. 12
Imposta sul valore aggiunto
In vigore dal 28 nov 2006
Imposta sul valore aggiunto
L'IVA pagata dal beneficiario e non recuperabile è considerata come spesa ammissibile, a condizione che il beneficiario presenti, all'atto della firma della convenzione specifica di cui all', un attestato del ministero delle Finanze dello Stato membro o dell'autorità equivalente, da cui risulti che non è assoggettato o che lo è parzialmente e che il ramo d'attività riguardante il laboratorio non è assoggettato.
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