Art. 13
Ammissibilità
In vigore dal 28 nov 2006
Ammissibilità
1. Sono considerate ammissibili come spese per l'organizzazione di seminari le spese di viaggio e le indennità giornaliere per un massimo di 32 partecipanti, tra i quali deve essere invitato almeno un rappresentante di ciascuno Stato membro.
2. Le spese di cui al paragrafo 1 sono ammissibili nei limiti fissati dalla decisione annuale della Commissione relativa alla concessione dell'aiuto finanziario e secondo le regole di cui alla sezione 3F dell'allegato VII dello statuto dei funzionari delle Comunità europee stabilito dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio (5).
3. Deroghe ai paragrafi 1 e 2 possono essere stabilite in casi debitamente giustificati dalla decisione annuale della Commissione relativa alla concessione dell'aiuto finanziario.
Storico versioni
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