Art. 4
Convenzione specifica
In vigore dal 28 nov 2006
Convenzione specifica
1. Dopo che la Commissione ha adottato la decisione annuale relativa alla concessione dell'aiuto finanziario, è stipulata tra le parti una convenzione specifica, che precisa l'importo dell'aiuto e la percentuale di cofinanziamento.
2. I pagamenti sono subordinati alla firma della convenzione da parte delle parti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2006:1754:oj#art-4