Art. 4

Convenzione specifica

In vigore dal 28 nov 2006
Convenzione specifica 1.   Dopo che la Commissione ha adottato la decisione annuale relativa alla concessione dell'aiuto finanziario, è stipulata tra le parti una convenzione specifica, che precisa l'importo dell'aiuto e la percentuale di cofinanziamento. 2.   I pagamenti sono subordinati alla firma della convenzione da parte delle parti.
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