Art. 3

Attività previste e bilancio di previsione

In vigore dal 28 nov 2006
Attività previste e bilancio di previsione 1.   I laboratori comunitari di riferimento presentano entro il 31 agosto di ogni anno civile «n» le attività comunitarie previste nel corso dell'anno civile «n + 1» e sottopongono alla Commissione il bilancio di previsione delle spese relative a tali attività. Per l'esercizio finanziario 2007 il bilancio di previsione presentato secondo le disposizioni di cui all' del regolamento (CE) n. 156/2004 è considerato presentato secondo il presente regolamento. I laboratori possono introdurre modifiche a detto bilancio di previsione fino al 15 dicembre 2006 secondo le disposizioni del presente regolamento. 2.   I laboratori comunicano il bilancio di previsione in formato elettronico conformemente all'allegato I.
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Attività previste e bilancio di previsione (Art. 3 Regolamento (UE) 2006/1754) — Testo vigente | Portale Normativo