Art. 10 · Presentazione delle relazioni relative all'attività dei laboratori

Art. 10

Presentazione delle relazioni relative all'attività dei laboratori

In vigore dal 28 nov 2006
Presentazione delle relazioni relative all'attività dei laboratori 1.   La relazione finanziaria, presentata conformemente all'allegato III, e la relazione tecnica sull'attività dei laboratori, certificate dal direttore, sono spedite entro il 31 marzo dell'anno seguente quello in cui si è concluso il periodo per il quale è stato concesso l'aiuto finanziario. La data di spedizione è attestata dal timbro postale. 2.   Se la scadenza di cui al paragrafo 1 non è rispettata, l'aiuto finanziario è ridotto del 25 % il 1o aprile, del 50 % il 1o maggio, del 75 % il 1o giugno e del 100 % il 1o luglio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2006:1754:oj#art-10