Art. 9
Ammissibilità
In vigore dal 28 nov 2006
Ammissibilità
1. Sono considerate ammissibili in quanto spese relative all'attività dei laboratori le spese per il personale, la subfornitura, le attrezzature, i materiali di consumo, la spedizione di campioni per le prove comparative, le missioni e le spese generali, necessarie per la realizzazione dell'attività.
2. Le spese di cui al paragrafo 1 sono ammissibili nei limiti fissati dalla decisione annuale della Commissione relativa alla concessione dell'aiuto finanziario e secondo le regole di ammissibilità di cui all'allegato II.
3. Qualsiasi modifica di una voce superiore al 10 % del suo importo è subordinata all'accordo preliminare scritto della Commissione.
Storico versioni
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