Art. 9

Ammissibilità

In vigore dal 28 nov 2006
Ammissibilità 1.   Sono considerate ammissibili in quanto spese relative all'attività dei laboratori le spese per il personale, la subfornitura, le attrezzature, i materiali di consumo, la spedizione di campioni per le prove comparative, le missioni e le spese generali, necessarie per la realizzazione dell'attività. 2.   Le spese di cui al paragrafo 1 sono ammissibili nei limiti fissati dalla decisione annuale della Commissione relativa alla concessione dell'aiuto finanziario e secondo le regole di ammissibilità di cui all'allegato II. 3.   Qualsiasi modifica di una voce superiore al 10 % del suo importo è subordinata all'accordo preliminare scritto della Commissione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2006:1754:oj#art-9

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo