Art. 7

Documenti giustificativi

In vigore dal 28 nov 2006
Documenti giustificativi 1.   Il beneficiario conserva per un periodo di sette anni una copia autenticata dei documenti giustificativi relativi all'attività per la quale fruisce dell'aiuto finanziario della Comunità, in particolare delle fatture, dei fogli paga, dei fogli delle presenze e dei documenti relativi alla spedizione di campioni e alle missioni. 2.   Il beneficiario registra nella sua contabilità analitica le spese dichiarate alla Commissione e conserva tutti i documenti originali, ai fini di eventuali controlli, per un periodo di sette anni. 3.   I documenti giustificativi attestanti tutti i costi indicati nella domanda di rimborso sono trasmessi alla Commissione su sua richiesta.
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