Art. 2

Complementarità dell'assistenza comunitaria

In vigore dal 15 nov 2006
Complementarità dell'assistenza comunitaria 1.   L'assistenza comunitaria prevista dal presente regolamento è complementare a quella fornita nell'ambito dei relativi strumenti comunitari di assistenza esterna. Essa è fornita solo nella misura in cui una risposta efficace e adeguata non possa essere fornita con tali strumenti. 2.   La Commissione garantisce che le misure adottate in forza del presente regolamento siano in linea con la strategia globale definita dalla Comunità per il paese partner in questione, in particolare con gli obiettivi degli strumenti di cui al paragrafo 1, nonché con altre misure comunitarie pertinenti. 3.   Per migliorare l'efficacia e la coerenza delle misure di assistenza nazionali e comunitarie, la Commissione promuove uno stretto coordinamento tra le proprie attività e quelle degli Stati membri, sia a livello decisionale che a livello operativo. A tal fine, gli Stati membri e la Commissione fanno ricorso ad un sistema di scambio di informazioni.
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