Art. 1

Obiettivi

In vigore dal 15 nov 2006
Obiettivi 1.   La Comunità avvia misure di cooperazione allo sviluppo nonché misure di cooperazione finanziaria, economica e tecnica con i paesi terzi, secondo le disposizioni del presente regolamento. 2.   A norma degli obiettivi di tale cooperazione ed entro i limiti stabiliti dal trattato CE, le finalità specifiche del presente regolamento sono: a) in situazione di crisi o al delinearsi di una crisi, contribuire alla stabilità attraverso un intervento efficace che concorra a preservare, stabilire o ripristinare le condizioni essenziali per un'efficace attuazione delle politiche comunitarie di sviluppo e di cooperazione; b) nel contesto di condizioni stabili per l'attuazione delle politiche comunitarie di cooperazione nei paesi terzi, contribuire sia allo sviluppo della capacità necessaria per far fronte a problemi globali e transregionali specifici che hanno un effetto destabilizzante sia ad assicurare la preparazione per far fronte a situazioni pre e post-crisi. 3.   Le misure prese in forza del presente regolamento possono essere complementari con le misure adottate a norma dei titoli V e VI del trattato UE sono coerenti con esse e non le pregiudicano.
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