Art. 4
Prelievi sulle merci in libera pratica
In vigore dal 14 nov 2006
Prelievi sulle merci in libera pratica
1. Fatto salvo l'allegato V, capitolo 3, dell'atto di adesione, se a livello nazionale non si applicano norme più rigorose, i nuovi Stati membri riscuotono prelievi a carico dei detentori di eccedenze di prodotti in libera pratica al 1o gennaio 2007.
2. Al fine di determinare l'eccedenza di ciascun detentore, i nuovi Stati membri tengono conto, in particolare, dei seguenti fattori:
a)
medie delle scorte disponibili negli anni precedenti l'adesione;
b)
andamento dei flussi commerciali negli anni precedenti l'adesione;
c)
circostanze che hanno determinato la costituzione delle eccedenze.
La nozione di eccedenza si applica ai prodotti importati nei nuovi Stati membri o originari di questi ultimi. Essa si applica altresì ai prodotti destinati al mercato dei nuovi Stati membri.
La registrazione delle scorte viene effettuata sulla base della nomenclatura combinata valida il 1o gennaio 2007.
3. L'importo del prelievo di cui al paragrafo 1 è pari, per ogni prodotto, alla differenza tra il dazio all'importazione applicabile nella Comunità, di cui all', paragrafo 1, compresi eventuali dazi addizionali applicabili il 31 dicembre 2006, e il dazio all'importazione applicabile nei nuovi Stati membri alla medesima data, maggiorata del 20 %. Il gettito del prelievo riscosso dalle autorità nazionali è imputato al bilancio nazionale del nuovo Stato membro.
4. Ai fini della corretta applicazione del prelievo di cui al paragrafo 1, i nuovi Stati membri procedono senza indugio ad un inventario delle scorte esistenti al 1o gennaio 2007. A tal fine possono avvalersi di un sistema di identificazione dei detentori di eccedenze, basato sull'analisi dei rischi, che tenga conto in particolare dei seguenti criteri:
—
tipo di attività del detentore,
—
capienza dei magazzini,
—
volume di attività.
I nuovi Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 1o febbraio 2007, le misure attuate prima dell'adesione per evitare l'accumulo di scorte a fini speculativi in vista dell'adesione, in particolare per sorvegliare e scoprire i flussi di importazione di prodotti che rischiano più di altri di essere accumulati a questo scopo.
I nuovi Stati membri notificano alla Commissione, entro il 30 settembre 2007, l'entità delle eccedenze per prodotto, esclusi i quantitativi delle scorte pubbliche di cui all'.
5. Il presente articolo si applica ai prodotti corrispondenti ai seguenti codici NC:
a)
nel caso della Bulgaria:
—
0201 10 00 , 0201 20 , 0201 30 00 , 0202 10 00 , 0202 20 , 0202 30 ,
—
0203 11 , 0203 12 , 0203 19 , 0203 21 , 0203 22 , 0203 29 , 0204 , 0207
(7), 0209 00 , 0210 ,
—
0401 , 0402 , 0403 , 0404 , 0405 , 0406 ,
—
0407 00 , 0408 ,
—
0703 20 00 , 0711 51 00 ,
—
1001 , 1002 00 00 , 1003 00 , 1004 00 00 , 1005 , 1006 10 , 1006 20 , 1006 30 , 1006 40 00 , 1007 00 , 1008 , 1101 00 , 1102 , 1103 , 1104 , 1107 , 1108 , 1109 00 00 ,
—
1501 , 1509 , 1510 00 , 1517 ,
—
1601 , 1602 32 , 1602 39 , 1602 41 , 1602 42 , 1602 49 , 1602 50 , 1602 90 ,
—
1702 30
(8), 1702 40
(9), 1702 90 10 , 1702 90 50 , 1702 90 75 , 1702 90 79 , 1901 90 99 ,
—
2003 10 20 , 2003 10 30 , 2008 20 , 2008 30 55 , 2008 30 75 , 2009 11 , 2009 19 , 2009 49 ,
—
2106 90 98
(10), 2204 30 , 2207 10 00 , 2207 20 00 , 2208 90 91 , 2208 90 99 , 2402 ;
b)
nel caso della Romania:
—
0201 10 00 , 0201 20 , 0201 30 00 , 0202 10 00 , 0202 20 , 0202 30 ,
—
0203 11 , 0203 12 , 0203 19 , 0203 21 , 0203 22 , 0203 29 , 0204 , 0207 13 , 0207 14 , 0207 26 , 0207 27 , 0209 00 , 0210 ,
—
0401 , 0402 10 , 0402 21 , 0402 91 , 0402 99 , 0403 , 0404 , 0405 , 0406 ,
—
0407 00 , 0408 ,
—
0703 20 00 , 0711 51 00 ,
—
1001 , 1002 00 00 , 1003 00 , 1004 00 00 , 1005 , 1006 10 , 1006 20 , 1006 30 , 1006 40 00 , 1007 00 , 1008 , 1101 00 , 1102 , 1103 , 1104 , 1107 , 1108 , 1109 00 00 ,
—
1501 , 1509 , 1510 00 , 1517 ,
—
1601 , 1602 32 , 1602 39 , 1602 42 , 1602 50 , 1602 90 ,
—
1702 30
(11), 1702 40
(12), 1702 90 10 , 1702 90 50 , 1702 90 75 , 1702 90 79 , 1901 90 99 ,
—
2003 10 20 , 2003 10 30 , 2008 20 , 2008 30 55 , 2008 30 75 , 2009 11 , 2009 19 ,
—
2106 90 98
(13), 2204 30 , 2207 10 00 , 2207 20 00 , 2208 90 91 , 2208 90 99 .
Se un codice NC si riferisce a più prodotti per i quali il dazio all'importazione di cui al paragrafo 3 non è identico, l'inventario delle scorte di cui al paragrafo 4 è effettuato per ciascun prodotto o gruppo di prodotti soggetti ad un dazio di importazione diverso.
6. La Commissione può aggiungere o togliere prodotti dall'elenco di cui al paragrafo 5, lettere a) e b).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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