Art. 6

Scorte nazionali di sicurezza

In vigore dal 14 nov 2006
Scorte nazionali di sicurezza Le scorte di cui all', paragrafo 4, e all' non comprendono le eventuali scorte nazionali di sicurezza costituite dai nuovi Stati membri. Questi ultimi informano la Commissione di tutte le variazioni apportate alle scorte nazionali di sicurezza e delle condizioni che presiedono a tali variazioni, ai fini della determinazione del bilancio di approvvigionamento comunitario.
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Scorte nazionali di sicurezza (Art. 6 Regolamento (UE) 2006/1683) — Testo vigente | Portale Normativo