Art. 6
Scorte nazionali di sicurezza
In vigore dal 14 nov 2006
Scorte nazionali di sicurezza
Le scorte di cui all', paragrafo 4, e all' non comprendono le eventuali scorte nazionali di sicurezza costituite dai nuovi Stati membri. Questi ultimi informano la Commissione di tutte le variazioni apportate alle scorte nazionali di sicurezza e delle condizioni che presiedono a tali variazioni, ai fini della determinazione del bilancio di approvvigionamento comunitario.
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