Art. 2
Esportazioni dalla Comunità dei Venticinque
In vigore dal 14 nov 2006
Esportazioni dalla Comunità dei Venticinque
Per i prodotti destinati all'esportazione dalla Comunità dei Venticinque verso uno dei nuovi Stati membri, per i quali è stata accettata una dichiarazione di esportazione entro il 31 dicembre 2006, ma per i quali entro la medesima data non è costituito il diritto alla restituzione ai sensi dell' del regolamento (CE) n. 800/1999, il beneficiario rimborsa l'eventuale restituzione percepita secondo le modalità stabilite dall'articolo 52 del medesimo regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2006:1683:oj#art-2