Art. 2

Esportazioni dalla Comunità dei Venticinque

In vigore dal 14 nov 2006
Esportazioni dalla Comunità dei Venticinque Per i prodotti destinati all'esportazione dalla Comunità dei Venticinque verso uno dei nuovi Stati membri, per i quali è stata accettata una dichiarazione di esportazione entro il 31 dicembre 2006, ma per i quali entro la medesima data non è costituito il diritto alla restituzione ai sensi dell' del regolamento (CE) n. 800/1999, il beneficiario rimborsa l'eventuale restituzione percepita secondo le modalità stabilite dall'articolo 52 del medesimo regolamento.
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