Art. 1
Definizioni
In vigore dal 14 nov 2006
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
a)
«Comunità dei Venticinque»: la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 2006;
b)
«nuovi Stati membri»: la Bulgaria e la Romania;
c)
«Comunità allargata»: la Comunità nella sua composizione al 1o gennaio 2007;
d)
«prodotti»: i prodotti agricoli e/o le merci non comprese nell'allegato I del trattato CE;
e)
«restituzione alla produzione»: la restituzione concessa a norma dell' del regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio (4) o dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio (5).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2006:1683:oj#art-1