Art. 3
Regime sospensivo
In vigore dal 14 nov 2006
Regime sospensivo
1. In deroga all'allegato V, capitolo 4, dell'atto di adesione e agli articoli 20 e 214 del regolamento (CEE) n. 2913/92, i prodotti elencati nell', paragrafo 5, del presente regolamento che si trovavano in libera pratica nella Comunità dei Venticinque o in un nuovo Stato membro anteriormente al 1o gennaio 2007 e che al 1o gennaio 2007 risultano assoggettati al deposito temporaneo o ad uno dei regimi o procedure doganali di cui all', paragrafo 15, lettera b), e all'articolo 16, lettere da b) a g) del regolamento (CEE) n. 2913/92 nella Comunità allargata, o sono in viaggio previo espletamento delle formalità di esportazione nella Comunità allargata, se è sorta un'obbligazione doganale all'importazione sono soggetti al versamento del dazio all'importazione a norma dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (6) applicabile alla data di insorgenza dell'obbligazione doganale e, se del caso, di dazi addizionali.
Il primo comma non si applica ai prodotti esportati dalla Comunità dei Venticinque se l'importatore fornisce la prova che non sono state richieste restituzioni all'esportazione per i prodotti dello Stato membro esportatore. Su richiesta dell'importatore, l'esportatore procura che l'autorità competente apponga un visto sulla dichiarazione di esportazione a convalida del fatto che non sono state richieste restituzioni all'esportazione per i prodotti dello Stato membro esportatore.
2. In deroga all'allegato V, capitolo 4, dell'atto di adesione e agli articoli 20 e 214 del regolamento (CEE) n. 2191/92, i prodotti elencati nell', paragrafo 5, del presente regolamento provenienti da paesi terzi e assoggettati, al 1o gennaio 2007, al regime di perfezionamento attivo ai sensi dell', paragrafo 16, lettera d), del regolamento (CEE) n. 2913/92 o all'ammissione temporanea ai sensi dell', paragrafo 16, lettera f), del medesimo regolamento in un nuovo Stato membro, se è sorta un'obbligazione doganale all'importazione sono soggetti al versamento del dazio all'importazione a norma dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 applicabile alla data di insorgenza dell'obbligazione doganale e, se del caso, di dazi addizionali.
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