Art. 5
In vigore dal 7 nov 2006
Gli Stati membri prendono tutti i provvedimenti necessari per il controllo dell'origine e della natura dei prodotti per i quali viene rilasciato un certificato d'identificazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2006:1643:oj#art-5