Art. 4
In vigore dal 7 nov 2006
1. Il certificato d'identificazione e le relative copie sono rilasciati dall'ufficio doganale nel quale vengono espletate le formalità doganali di esportazione.
2. L'ufficio doganale di cui al paragrafo 1 appone il proprio visto sul certificato originale, nella casella all'uopo riservata e consegna l'originale all'interessato. Una copia viene conservata dall'ufficio doganale.
Storico versioni
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