Art. 4

In vigore dal 7 nov 2006
1.   Il certificato d'identificazione e le relative copie sono rilasciati dall'ufficio doganale nel quale vengono espletate le formalità doganali di esportazione. 2.   L'ufficio doganale di cui al paragrafo 1 appone il proprio visto sul certificato originale, nella casella all'uopo riservata e consegna l'originale all'interessato. Una copia viene conservata dall'ufficio doganale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2006:1643:oj#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo