Art. 1
In vigore dal 7 nov 2006
1. Il presente regolamento stabilisce le modalità particolari di applicazione relative all'esportazione verso gli Stati Uniti d'America di 5 000 t annue di carni bovine fresche, refrigerate o congelate, di origine comunitaria, che beneficiano di un trattamento speciale.
2. Le carni di cui al paragrafo 1 devono soddisfare alle condizioni sanitarie prescritte dal paese terzo importatore e provenire da animali macellati meno di due mesi prima dell'espletamento delle formalità doganali di esportazione.
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