Art. 2
In vigore dal 7 nov 2006
Al momento dell'espletamento delle formalità doganali di esportazione, il certificato d'identificazione definito all' viene rilasciato a richiesta dell'interessato, su presentazione del titolo di esportazione di cui all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1445/95 della Commissione (6) e di un certificato veterinario che indica la data di macellazione degli animali da cui provengono le carni di cui all'articolo 12 dello stesso regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2006:1643:oj#art-2