Art. 2

In vigore dal 7 nov 2006
Al momento dell'espletamento delle formalità doganali di esportazione, il certificato d'identificazione definito all' viene rilasciato a richiesta dell'interessato, su presentazione del titolo di esportazione di cui all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1445/95 della Commissione (6) e di un certificato veterinario che indica la data di macellazione degli animali da cui provengono le carni di cui all'articolo 12 dello stesso regolamento.
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