Art. 5

In vigore dal 18 ott 2006
Ai fini dell'applicazione dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000, la validità dei titoli d'importazione è di 150 giorni a decorrere dalla data del rilascio effettivo. La validità dei titoli non può tuttavia estendersi al di là del 31 dicembre dell'anno in cui sono stati rilasciati. I titoli d'importazione rilasciati ai sensi del presente regolamento non sono trasferibili a terzi.
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