Art. 2

In vigore dal 18 ott 2006
Il quantitativo fissato all'allegato I è scaglionato sull'arco dell'anno nel modo seguente: — 25 % nel periodo dal 1o gennaio al 31 marzo, — 25 % nel periodo dal 1o aprile al 30 giugno, — 25 % nel periodo dal 1o luglio al 30 settembre, — 25 % nel periodo dal 1o ottobre al 31 dicembre.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2006:1556:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 2 Regolamento (UE) 2006/1556 — Testo vigente | Portale Normativo