Art. 2
In vigore dal 18 ott 2006
Il quantitativo fissato all'allegato I è scaglionato sull'arco dell'anno nel modo seguente:
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25 % nel periodo dal 1o gennaio al 31 marzo,
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25 % nel periodo dal 1o aprile al 30 giugno,
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25 % nel periodo dal 1o luglio al 30 settembre,
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25 % nel periodo dal 1o ottobre al 31 dicembre.
Storico versioni
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