Art. 4
In vigore dal 18 ott 2006
1. La domanda di titolo è presentata nei primi sette giorni del mese che precede ciascuno dei periodi di cui all'.
2. La domanda di titolo è ricevibile soltanto se il richiedente dichiara per iscritto che, per il periodo in corso, non ha presentato né presenterà domande relative ai prodotti di cui all'allegato I, né nello Stato membro di presentazione della domanda, né in un altro Stato membro.
Qualora un richiedente presenti più domande relative a prodotti di cui all'allegato I, tutte le sue domande sono irricevibili.
Tuttavia, ciascun richiedente può presentare più domande di titoli d'importazione per prodotti di cui all'allegato I se tali prodotti sono originari di più paesi. Le domande, relative ciascuna ad un solo paese d'origine, devono essere presentate contemporaneamente all'autorità competente di uno Stato membro. Esse sono considerate come un'unica domanda per quanto riguarda il massimale di cui all', lettera b), e per l'applicazione della norma di cui al secondo comma del presente paragrafo.
3. Il terzo giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, gli Stati membri comunicano alla Commissione le domande presentate per ciascuno dei prodotti del gruppo interessato. Tale comunicazione comprende l'elenco dei richiedenti e l'indicazione dei quantitativi richiesti.
Tutte le comunicazioni, comprese quelle negative, devono essere effettuate per via elettronica il giorno lavorativo suindicato, compilando il modulo riportato nell'allegato III qualora non sia stata presentata alcuna domanda e i moduli riportati negli allegati III e IV qualora siano state inoltrate domande.
4. La Commissione decide quanto prima in che misura possa essere dato seguito alle domande di cui all'.
Se i quantitativi per i quali sono stati richiesti titoli superano i quantitativi disponibili, la Commissione stabilisce una percentuale unica di accettazione dei quantitativi richiesti. Qualora tale percentuale sia inferiore al 5 %, la Commissione può decidere di non dar seguito alle domande e svincolare immediatamente le cauzioni.
5. L'operatore può ritirare la domanda di titolo entro dieci giorni lavorativi a decorrere dalla pubblicazione della percentuale unica di accettazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, qualora l'applicazione di tale percentuale comporti la fissazione di un quantitativo inferiore a 20 t. Gli Stati membri informano la Commissione al riguardo entro i cinque giorni successivi al ritiro della domanda e svincolano immediatamente la cauzione.
6. La Commissione determina l'entità del quantitativo residuo che va ad aggiungersi al quantitativo disponibile per il periodo successivo dello stesso anno.
7. I titoli sono rilasciati quanto prima possibile dopo la decisione della Commissione.
8. I titoli rilasciati sono validi in tutta la Comunità.
9. Gli Stati membri notificano alla Commissione, prima della fine del quarto mese che segue ciascuno dei periodi annuali definiti nell'allegato I, i quantitativi di prodotti effettivamente importati in detto periodo ai sensi del presente regolamento.
Tutte le notifiche, comprese quelle attestanti che non vi sono state importazioni, sono effettuate utilizzando il modello che figura nell'allegato V.
Storico versioni
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