Art. 3
In vigore dal 18 ott 2006
Ai titoli d'importazione di cui all' si applica la disciplina di seguito precisata:
a)
il richiedente di un titolo d'importazione deve essere una persona fisica o giuridica che, alla data della presentazione della domanda, è in grado di dimostrare, con soddisfazione delle autorità competenti degli Stati membri, che svolge da almeno 12 mesi un'attività commerciale con i paesi terzi nel settore delle carni suine; sono tuttavia esclusi dal beneficio del regime i dettaglianti e i ristoratori che vendono i loro prodotti al consumatore finale;
b)
la domanda di titolo deve menzionare il numero d’ordine e può riguardare prodotti dei due diversi codici della nomenclatura combinata, originari di un solo paese; in tal caso, tutti i codici della nomenclatura combinata vanno indicati nella casella 16 e la loro designazione nella casella 15. La domanda di titolo deve riguardare non meno di 20 t e non più del 20 % del quantitativo disponibile per il periodo di cui all';
c)
la domanda di titolo e il titolo recano, nella casella 8, l'indicazione del paese d'origine;
d)
la domanda di titolo e il titolo recano, nella casella 20, una delle diciture elencate nell’allegato II, parte A;
e)
il titolo reca, nella casella 24, una delle diciture elencate nell’allegato II, parte B.
Storico versioni
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