Art. 6

In vigore dal 12 ott 2006
1.   Il distillatore consegna all’organismo d’intervento il prodotto ottenuto dalla distillazione. Il titolo alcolometrico minimo di tale prodotto è pari a 92 % vol. 2.   Il prezzo che l’organismo d’intervento versa al distillatore per l’alcole greggio consegnato è pari a 3,367 EUR/% vol/hl. Il pagamento è effettuato in conformità all’articolo 62, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1623/2000. Il distillatore può ricevere un anticipo su tale importo pari a 2,208 EUR/% vol/hl. In tal caso dal prezzo realmente pagato è dedotto l’importo dell’anticipo. Si applicano gli articoli 66 e 67 del regolamento (CE) n. 1623/2000.
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