Art. 1
In vigore dal 12 ott 2006
È aperta la distillazione di crisi di cui all’articolo 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999, per un quantitativo massimo di 100 000 hl di v.q.p.r.d. rossi prodotti nella regione determinata di Jumilla e di 85 000 hl di v.q.p.r.d. rossi prodotti nelle regioni determinate di Conca de Barberà, Costers del Segre, Empordà, Penedès, Tarragona e Terra Alta, in conformità alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1623/2000 relative a questo tipo di distillazione.
Storico versioni
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