Art. 3

In vigore dal 12 ott 2006
1.   Se il quantitativo globale oggetto dei contratti presentati all’organismo d’intervento supera il quantitativo fissato all’, lo Stato membro stabilisce il tasso di riduzione loro applicabile. 2.   Lo Stato membro prende le disposizioni amministrative necessarie per approvare i contratti entro il 1o dicembre 2006. L’approvazione riporta la percentuale di riduzione eventualmente applicata e il quantitativo di vino accettato per contratto e indica la possibilità, per il produttore, di recedere dal contratto in caso di applicazione di una riduzione. Entro il 12 dicembre 2006 lo Stato membro comunica alla Commissione i quantitativi di vino figuranti nel contratti approvati. 3.   Lo Stato membro può limitare il numero di contratti che un produttore può stipulare in virtù del presente regolamento.
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