Art. 4
In vigore dal 12 ott 2006
1. I quantitativi di vino oggetto di contratti approvati sono consegnati alle distillerie entro l’11 maggio 2007. L’alcole prodotto è consegnato all’organismo d’intervento entro il 31 luglio 2007, in conformità alle disposizioni di cui all’, paragrafo 1.
2. La cauzione è svincolata in proporzione ai quantitativi consegnati non appena il produttore fornisce la prova dell’avvenuta consegna alla distilleria.
La cauzione è incamerata in assenza di consegne entro i termini di cui al paragrafo 1.
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