Art. 5
In vigore dal 6 ott 2006
Nelle quattro ore che seguono lo scadere del termine di presentazione fissato all’, paragrafo 1, gli organismi di intervento interessati trasmettono alla Commissione le offerte presentate. Ove non sia stata presentata alcuna offerta, lo Stato membro interessato ne informa la Commissione entro lo stesso termine. Se lo Stato membro non invia alcuna comunicazione entro il termine prescritto, la Commissione considera che in tale Stato membro non è stata presentata alcuna offerta.
Le comunicazioni di cui al primo comma sono effettuate per posta elettronica, conformemente al modello che figura all’allegato II. Per ogni gara aperta è inviato alla Commissione un formulario distinto a seconda del tipo di cereale. L’identità degli offerenti deve restare segreta.
Storico versioni
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