Art. 7
In vigore dal 6 ott 2006
1. La cauzione di cui all’, lettera a), è svincolata integralmente per i quantitativi per i quali:
a)
l’offerta non è stata accolta;
b)
il prezzo di vendita è stato pagato entro il termine stabilito ed è stata costituita la garanzia di cui all’, lettera b).
2. La garanzia di cui all’, lettera b), è svincolata proporzionalmente ai quantitativi di frumento tenero o di segala utilizzati per la produzione di farina nella Comunità.
Storico versioni
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