Art. 7

In vigore dal 6 ott 2006
1.   La cauzione di cui all’, lettera a), è svincolata integralmente per i quantitativi per i quali: a) l’offerta non è stata accolta; b) il prezzo di vendita è stato pagato entro il termine stabilito ed è stata costituita la garanzia di cui all’, lettera b). 2.   La garanzia di cui all’, lettera b), è svincolata proporzionalmente ai quantitativi di frumento tenero o di segala utilizzati per la produzione di farina nella Comunità.
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