Art. 3
In vigore dal 6 ott 2006
Le offerte sono valide unicamente se corredate:
a)
della prova che l’offerente ha costituito una cauzione per l’offerta che, in deroga all’articolo 13, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 2131/93, è fissata a 10 EUR/tonnellata;
b)
dell’impegno scritto dell’offerente di utilizzare il frumento tenero o la segala, entro 60 giorni dall’uscita dai magazzini d’intervento e comunque entro il 31 luglio 2007, ai fini della sua trasformazione in farina sul territorio comunitario e di costituire una garanzia di buon fine dell’importo di 40 EUR per tonnellata entro due giorni lavorativi dalla data di ricevimento della dichiarazione di attribuzione della gara;
c)
dell’impegno a tenere una contabilità di magazzino che consenta di verificare che i quantitativi di frumento tenero e di segala aggiudicati siano stati trasformati in farina sul territorio comunitario.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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