Art. 1
In vigore dal 6 ott 2006
Gli organismi d’intervento degli Stati membri che figurano nell’allegato I procedono alla vendita, mediante gare permanenti sul mercato interno della Comunità, di frumento tenero e di segala da essi detenuti, ai fini della loro trasformazione in farina. I quantitativi massimi dei due cereali oggetto delle gare sono indicati nell’allegato I.
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