Art. 1

In vigore dal 6 ott 2006
Gli organismi d’intervento degli Stati membri che figurano nell’allegato I procedono alla vendita, mediante gare permanenti sul mercato interno della Comunità, di frumento tenero e di segala da essi detenuti, ai fini della loro trasformazione in farina. I quantitativi massimi dei due cereali oggetto delle gare sono indicati nell’allegato I.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2006:1482:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo