Art. 4
Nuovo ciclo di rilascio di titoli
In vigore dal 29 set 2006
Nuovo ciclo di rilascio di titoli
1. Se la Commissione ha deciso, a norma dell’, paragrafo 2, di non dare seguito ad alcuna domanda di titolo, è avviato, ai sensi del presente regolamento, un nuovo ciclo di rilascio di titoli, ai fini del quale:
a)
il periodo di cui all’, paragrafo 2, va dal 2 al 6 novembre 2006; e
b)
la data di cui all’, paragrafo 1, è l’8 novembre 2006.
2. Se nel periodo di cui al paragrafo 1, lettera a), sono state presentate meno di sei domande valide, per il contingente di cui all’ non viene rilasciato alcun titolo.
Storico versioni
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