Art. 3

Rilascio dei titoli

In vigore dal 29 set 2006
Rilascio dei titoli 1.   Entro il 20 ottobre 2006 gli Stati membri comunicano alla Commissione via fax o per posta elettronica le domande di titolo presentate a norma del presente regolamento, specificando i nomi dei richiedenti e i quantitativi richiesti da ciascuno di essi. 2.   La Commissione decide nei tre giorni lavorativi successivi alla data di cui al paragrafo 1 in che misura è possibile dare seguito alle domande di titolo e informa gli Stati membri della sua decisione. Se sono state presentate in totale meno di sei domande valide non viene dato seguito a nessuna domanda e si applica l’. 3.   Qualora il quantitativo globale per il quale sono stati richiesti titoli sia superiore al quantitativo di cui all’, la Commissione applica ai quantitativi richiesti un coefficiente di assegnazione. In tal caso la parte della cauzione corrispondente ai quantitativi non assegnati è svincolata. 4.   I titoli sono rilasciati esclusivamente ai richiedenti le cui domande di titolo sono state comunicate a norma del paragrafo 1. I titoli suddetti sono rilasciati entro il termine massimo di due giorni lavorativi dal ricevimento da parte degli Stati membri della comunicazione della decisione di cui al paragrafo 2.
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