Art. 2

Condizioni per le domande di titolo di importazione

In vigore dal 29 set 2006
Condizioni per le domande di titolo di importazione 1.   Le domande di titolo di importazione di burro neozelandese a norma del presente regolamento sono ammissibili solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) gli importatori devono essere riconosciuti a norma dell’ del regolamento (CE) n. 2535/2001 e, in deroga all’articolo 35, paragrafo 2, del medesimo regolamento, devono presentare la domanda di titolo nello Stato membro in cui è stato loro concesso il riconoscimento; b) gli importatori devono presentare l’originale o una copia autenticata di un contratto di acquisto con un esportatore neozelandese per l’importazione del burro di cui all’allegato III.A del regolamento (CE) n. 2535/2001 per un quantitativo almeno pari a quello indicato nella domanda; c) ogni importatore può presentare solo una domanda e se ne presenta più di una tutte le sue domande sono respinte; d) le domande devono vertere su un quantitativo di almeno 1 000 tonnellate, ma non superiore al 30 % del quantitativo di riferimento di cui all’. 2.   Le domande di titolo sono presentate nel periodo dal 16 al 18 ottobre 2006.
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