Art. 6
Titoli
In vigore dal 29 set 2006
Titoli
1. I titoli di importazione rilasciati a norma del presente regolamento sono validi fino al 31 dicembre 2006.
2. In deroga all’ del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione (4), i titoli di importazione rilasciati a norma del presente regolamento non sono trasferibili.
3. L’articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2535/2001 non si applica.
4. In deroga all’articolo 36, secondo comma, del regolamento (CE) n. 2535/2001, se una partita di burro non è conforme ai requisiti relativi alla composizione stabiliti nell’allegato III.A del medesimo regolamento, le autorità doganali non trasmettono il titolo alle autorità emittenti.
Il quantitativo relativo non è defalcato dal titolo di importazione.
Storico versioni
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