Art. 7

Certificati IMA 1

In vigore dal 29 set 2006
Certificati IMA 1 1.   In deroga all’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2535/2001, l’aliquota di dazio prevista dall’allegato III.A del medesimo regolamento si applica al burro neozelandese importato a norma del presente regolamento solo dietro presentazione della dichiarazione di immissione in libera pratica accompagnata da un certificato IMA 1 che comprovi il possesso dei requisiti di ammissibilità e l’origine del burro oggetto di tale dichiarazione. 2.   Il periodo di validità del certificato IMA 1 non può estendersi oltre il 31 dicembre 2006. 3.   L’impegno di cui all’articolo 33, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 2535/2001, a rilasciare il certificato IMA 1 per il quantitativo totale coperto prima che il prodotto oggetto del certificato lasci il territorio del paese emittente non si applica.
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