Art. 4
Entrata in vigore
In vigore dal 28 set 2006
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Le esenzioni accordate ai sensi dell', lettere a) e b), si applicano fino al 31 dicembre 2006.
Le esenzioni accordate ai sensi dell', lettera c), si applicano fino al 30 giugno 2007.
Le esenzioni accordate ai sensi dell', lettera d), si applicano fino al 31 ottobre 2007.
Il presente regolamento si applica con effetto retroattivo agli accordi, alle decisioni e alle pratiche concordate esistenti alla data della sua entrata in vigore, e ciò a decorrere dal momento in cui siano soddisfatte le condizioni previste nel presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg:2006:1459:oj#art-4