Art. 1
Esenzioni
In vigore dal 28 set 2006
Esenzioni
A norma dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato e subordinatamente alle disposizioni del presente regolamento, l'articolo 81, paragrafo 1, del trattato non si applica agli accordi tra le imprese del settore dei trasporti aerei, alle decisioni di associazioni di tali imprese e alle pratiche concordate tra le suddette imprese aventi una o più delle seguenti finalità:
a)
consultazioni per l’assegnazione delle bande orarie e coordinamento degli orari dei voli negli aeroporti nella misura in cui concernono servizi aerei il cui aeroporto di origine e/o di destinazione è situato nella Comunità;
b)
consultazioni tariffarie per il trasporto di passeggeri e relativi bagagli sui servizi aerei di linea tra aeroporti della Comunità, o tra aeroporti della Comunità e aeroporti situati in Svizzera, Norvegia, Islanda o Liechtenstein;
c)
consultazioni tariffarie per il trasporto di passeggeri e relativi bagagli sui servizi aerei di linea tra aeroporti della Comunità, o tra aeroporti della Comunità e aeroporti situati in Australia o negli Stati Uniti d’America;
d)
consultazioni tariffarie per il trasporto di passeggeri e relativi bagagli sui servizi aerei di linea tra aeroporti della Comunità e aeroporti di paesi terzi diversi dai paesi di cui alle lettere b) e c).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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