Art. 2
Assegnazione delle bande orarie e coordinamento degli orari dei voli negli aeroporti
In vigore dal 28 set 2006
Assegnazione delle bande orarie e coordinamento degli orari dei voli negli aeroporti
1. L', lettera a), si applica soltanto nella misura in cui sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a)
le consultazioni sono aperte a tutti i vettori aerei che hanno manifestato il proprio interesse per le bande orarie oggetto delle consultazioni;
b)
le regole di priorità sono stabilite e applicate, senza operare discriminazioni, dirette o indirette, basate sull'identità, sulla nazionalità o sulla categoria di servizi dei vettori; esse tengono conto delle limitazioni e delle norme per la ripartizione del traffico aereo definite dalle autorità nazionali o internazionali competenti nonché delle esigenze degli utenti e dell'aeroporto interessato; fatta salva la lettera c), tali regole di priorità possono tener conto dei diritti acquisiti dai vettori aerei in ragione dell'utilizzazione di determinate bande orarie nel corso della stagione precedente corrispondente;
c)
ai nuovi arrivati ai sensi dell', lettera b), del regolamento (CEE) n. 95/93, sono assegnate le seguenti le bande orarie:
i)
negli aeroporti della Comunità, il 50 % delle bande orarie di nuova creazione o inutilizzate e delle bande cedute da un vettore nel corso o alla fine della stagione ovvero divenute disponibili in altro modo, al fine di consentire ai nuovi operatori di sostenere efficacemente la concorrenza dei vettori operanti da tempo nel settore in partenza o a destinazione dell'aeroporto interessato; la quota di bande orarie assegnata ai nuovi operatori può essere inferiore al 50 % nel caso in cui le richieste da parte di questi ultimi rappresentino meno del 50 % del totale delle richieste per tali bande;
ii)
negli aeroporti dei paesi terzi, una quota sufficiente delle bande orarie disponibili, al fine di preservare la possibilità di accedere agli aeroporti congestionati sulle tratte fra i suddetti aeroporti e gli aeroporti della Comunità;
d)
le regole di priorità sono messe a disposizione di tutti gli interessati su semplice richiesta;
e)
i vettori aerei che partecipano alle consultazioni hanno accesso, al più tardi al momento delle consultazioni, alle informazioni concernenti:
i)
bande orarie tradizionali, in ordine cronologico, per tutti i vettori che utilizzano l'aeroporto;
ii)
le bande orarie richieste all'origine (richieste iniziali) dai vettori aerei, in ordine cronologico per tutti i vettori;
iii)
le bande orarie assegnate e le domande in sospeso, classificate in ordine cronologico per vettore e per tutti i vettori;
iv)
le bande orarie ancora disponibili;
v)
informazioni complete e dettagliate sui criteri di attribuzione;
f)
qualora una richiesta di banda oraria non sia soddisfatta, il vettore interessato è informato delle motivazioni all'origine di tale rifiuto.
2. La Commissione e gli Stati membri interessati possono inviare osservatori alle consultazioni sull'assegnazione delle bande orarie e il coordinamento degli orari negli aeroporti che hanno luogo nel quadro di una riunione multilaterale in preparazione di ciascuna stagione. A tale scopo i vettori aerei notificano agli Stati membri interessati e alla Commissione la data, il luogo e l'oggetto di tali consultazioni con il medesimo preavviso dato ai partecipanti. Il preavviso notificato agli Stati membri interessati e alla Commissione non può essere inferiore a 10 giorni.
Tale notifica viene trasmessa:
a)
agli Stati membri interessati, secondo modalità che saranno determinate dalle autorità competenti di tali Stati;
b)
alla Commissione, conformemente alle procedure che saranno pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Storico versioni
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