Art. 3
Consultazione sulle tariffe per il trasporto di passeggeri
In vigore dal 28 set 2006
Consultazione sulle tariffe per il trasporto di passeggeri
1. L', lettere b), c) e d), si applica soltanto nella misura in cui le seguenti condizioni siano soddisfatte:
a)
i partecipanti alle consultazioni discutono unicamente le tariffe per il trasporto di passeggeri corrisposte dagli utenti direttamente al vettore partecipante o ai suoi agenti autorizzati, in contropartita del trasporto di passeggeri su un servizio di linea, e delle condizioni relative a tali tariffe. Le consultazioni non si estendono alle capacità per le quali tali tariffe saranno praticate;
b)
le consultazioni sono finalizzate al conseguimento dell'interlining, nel senso che gli utenti devono essere in grado, per ciascuna categoria di tariffe e per le stagioni oggetto delle consultazioni:
i)
di combinare, in un unico biglietto, il servizio aereo oggetto delle consultazioni con i servizi sulla stessa rotta, o su più rotte collegate, garantiti da altre compagnie aeree, le cui tariffe e condizioni sono pertanto stabilite dalle compagnie aeree che effettuano il trasporto; e
ii)
nella misura in cui le condizioni relative alla prenotazione iniziale lo consentano, di sostituire una prenotazione di un servizio oggetto delle consultazioni con una prenotazione di un servizio garantito da un'altra compagnia aerea sulla stessa rotta alle tariffe e alle condizioni applicate da quest'altra compagnia;
c)
il vettore può tuttavia rifiutare l'autorizzazione a tali combinazioni e modifiche delle prenotazioni per ragioni obiettive e non discriminatorie di natura tecnica o commerciale, nella fattispecie se il vettore aereo che effettua il trasporto dubita della solvibilità del vettore che percepirà il pagamento di tale trasporto; in tal caso quest'ultimo deve essere informato per iscritto;
d)
le tariffe passeggeri che sono oggetto delle consultazioni sono applicate dai vettori partecipanti senza discriminazioni in base alla nazionalità o al luogo di residenza dei passeggeri;
e)
la partecipazione alle consultazioni è volontaria e aperta a qualsiasi vettore aereo che garantisca, o intenda garantire, i servizi diretti o indiretti sulla rotta in questione;
f)
le consultazioni non sono vincolanti; pertanto, a seguito di tali consultazioni i partecipanti conservano il diritto di decidere autonomamente in merito alle tariffe passeggeri da praticare;
g)
le consultazioni non comportano accordi sulla remunerazione degli agenti o altri elementi concernenti le tariffe oggetto della discussione.
2. I vettori aerei partecipanti alle consultazioni tariffarie per il trasporto di passeggeri nell'ambito di servizi aerei di linea tra gli aeroporti della Comunità e gli aeroporti di paesi terzi diversi dai paesi di cui all’, lettera b), sono tenuti a raccogliere i seguenti dati:
a)
il numero di biglietti emessi alle tariffe fissate nell’ambito delle consultazioni in rapporto al numero di biglietti emessi per viaggi tra la Comunità e i paesi terzi diversi dai paesi di cui all’, lettera b);
b)
la misura in cui i biglietti, emessi alle tariffe fissate nell'ambito delle consultazioni, sono usati per un viaggio in cui il passeggero effettivamente usufruisce dei servizi di interlining;
c)
la misura in cui i biglietti, che non sono emessi alle tariffe fissate nell'ambito delle consultazioni, sono usati per un viaggio in cui il passeggero effettivamente usufruisce dei servizi di interlining.
Tali dati vengono raccolti per tutte le categorie di biglietti e di tariffe che sono oggetto delle consultazioni. Tali dati permetteranno di distinguere fra le varie forme di cooperazione tra vettori aerei che consentono ai passeggeri di combinare i servizi gestiti da più di un vettore in un unico biglietto. Essi sono trasmessi alla Commissione dai vettori arerei interessati, o a loro nome, per ciascuna stagione IATA completa, a partire dal 1o maggio 2004. I dati possono essere comunicati alle autorità competenti degli Stati membri.
3. La Commissione e gli Stati membri interessati possono inviare osservatori alle consultazioni sulle tariffe passeggeri. A tale scopo i vettori aerei notificano agli Stati membri interessati e alla Commissione la data, il luogo e l'oggetto di tali consultazioni con il medesimo preavviso dato ai partecipanti. Il preavviso agli Stati membri e alla Commissione non può essere inferiore a 10 giorni.
Tale notifica viene trasmessa:
a)
agli Stati membri interessati, secondo modalità che saranno determinate dalle autorità competenti di tali Stati;
b)
alla Commissione, conformemente alle procedure che saranno pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Una relazione completa sulle consultazioni è trasmessa alla Commissione dai vettori aerei interessati, o chi per loro, e ai partecipanti entro e non oltre sei settimane dopo la conclusione delle consultazioni.
Storico versioni
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