Art. 3

Bilancio previsionale di approvvigionamento

In vigore dal 18 set 2006
Bilancio previsionale di approvvigionamento 1.   È istituito un regime specifico di approvvigionamento per i prodotti agricoli essenziali al consumo umano, alla fabbricazione di altri prodotti o in quanto fattori di produzione agricoli nelle isole minori. 2.   Un bilancio previsionale di approvvigionamento quantifica il fabbisogno annuo relativo ai prodotti di cui al paragrafo 1. Il bilancio previsionale di approvvigionamento è elaborato dalle autorità designate dalla Grecia e presentato alla Commissione per approvazione. La valutazione del fabbisogno delle industrie di condizionamento e di trasformazione dei prodotti destinati al mercato locale, tradizionalmente spediti verso il resto della Comunità o esportati a titolo di commercio tradizionale, può essere oggetto di un bilancio previsionale distinto.
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