Art. 1
Campo di applicazione e definizioni
In vigore dal 18 set 2006
Campo di applicazione e definizioni
1. Il presente regolamento istituisce, in ordine ai prodotti agricoli elencati nell’allegato I del trattato e ai mezzi di produzione agricola, misure specifiche intese ad ovviare alle difficoltà dovute alla lontananza e all’insularità delle isole minori del Mar Egeo.
2. Ai fini del presente regolamento, per «isole minori» si intende qualsiasi isola dell’Egeo, eccetto le isole di Creta e di Evia.
Storico versioni
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