Art. 5

Esportazione verso paesi terzi e spedizione verso il resto della Comunità

In vigore dal 18 set 2006
Esportazione verso paesi terzi e spedizione verso il resto della Comunità 1.   I prodotti che beneficiano del regime specifico di approvvigionamento possono essere esportati verso paesi terzi o spediti verso il resto della Comunità soltanto alle condizioni stabilite secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2. Tali condizioni comprendono, in particolare, il rimborso degli aiuti percepiti nell’ambito del regime specifico di approvvigionamento. 2.   I prodotti trasformati nelle isole minori a partire da prodotti che hanno beneficiato del regime specifico di approvvigionamento possono essere esportati verso paesi terzi o spediti verso il resto della Comunità limitatamente ai quantitativi corrispondenti alle esportazioni tradizionali e alle spedizioni tradizionali. I quantitativi che possono essere esportati o spediti sono specificati secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2. Non è concessa alcuna restituzione all’esportazione per tali prodotti.
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