Art. 4

Funzionamento del regime specifico di approvvigionamento

In vigore dal 18 set 2006
Funzionamento del regime specifico di approvvigionamento 1.   È concesso un aiuto per la fornitura dei prodotti di cui all’, paragrafo 1, alle isole minori. L’importo dell’aiuto è fissato tenendo conto dei costi supplementari di commercializzazione dei prodotti nelle isole minori, calcolati a partire dai porti della Grecia continentale dai quali vengono spediti gli approvvigionamenti abituali, nonché a partire dai porti delle isole di transito o di carico dei prodotti verso le isole di destinazione finale. 2.   Il regime specifico di approvvigionamento si applica in modo da tenere conto, in particolare: a) dei fabbisogni specifici delle isole minori e dei precisi requisiti qualitativi; b) dei flussi di scambio tradizionali con i porti della Grecia continentale e tra le isole del Mar Egeo; c) delle implicazioni economiche degli aiuti previsti; d) se del caso, della necessità di non intralciare le possibilità di sviluppo delle produzioni locali. 3.   Il beneficio del regime specifico di approvvigionamento è subordinato alla ripercussione effettiva dei vantaggi economici fino all’utilizzatore finale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2006:1405:oj#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo