Art. 4
Funzionamento del regime specifico di approvvigionamento
In vigore dal 18 set 2006
Funzionamento del regime specifico di approvvigionamento
1. È concesso un aiuto per la fornitura dei prodotti di cui all’, paragrafo 1, alle isole minori.
L’importo dell’aiuto è fissato tenendo conto dei costi supplementari di commercializzazione dei prodotti nelle isole minori, calcolati a partire dai porti della Grecia continentale dai quali vengono spediti gli approvvigionamenti abituali, nonché a partire dai porti delle isole di transito o di carico dei prodotti verso le isole di destinazione finale.
2. Il regime specifico di approvvigionamento si applica in modo da tenere conto, in particolare:
a)
dei fabbisogni specifici delle isole minori e dei precisi requisiti qualitativi;
b)
dei flussi di scambio tradizionali con i porti della Grecia continentale e tra le isole del Mar Egeo;
c)
delle implicazioni economiche degli aiuti previsti;
d)
se del caso, della necessità di non intralciare le possibilità di sviluppo delle produzioni locali.
3. Il beneficio del regime specifico di approvvigionamento è subordinato alla ripercussione effettiva dei vantaggi economici fino all’utilizzatore finale.
Storico versioni
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