Art. 7
Rilascio dei titoli di importazione
In vigore dal 31 ago 2006
Rilascio dei titoli di importazione
1. Fatte salve le misure adottate dalla Commissione in virtù del paragrafo 2, i titoli di importazione sono rilasciati entro un termine fissato dal regolamento della Commissione relativo al contingente in questione.
I titoli sono rilasciati per tutte le domande presentate in conformità con le pertinenti disposizioni e notificate alla Commissione ai sensi dell’, paragrafo 1, lettera a). Non vengono rilasciati titoli per quantitativi non notificati.
2. Se dalle informazioni comunicate dagli Stati membri ai sensi dell’ risulta che i quantitativi oggetto delle domande di titoli superano i quantitativi disponibili per il periodo o sottoperiodo contingentale di cui trattasi, la Commissione fissa un coefficiente di attribuzione che lo Stato membro deve applicare ai quantitativi oggetto di ciascuna domanda di titolo.
Il coefficiente di attribuzione è calcolato come segue:
[(quantitativo disponibile/quantitativo richiesto) × 100] %
Se del caso, la Commissione adatta il coefficiente per assicurare che i quantitativi disponibili per il periodo o sottoperiodo contingentale in questione non vengano comunque superati.
3. I titoli di importazione sono rilasciati per i quantitativi oggetto delle domande di titoli, moltiplicati per il coefficiente di attribuzione di cui al paragrafo 2.
Il risultato ottenuto in seguito all’applicazione del coefficiente di attribuzione viene arrotondato all’unità inferiore.
4. I quantitativi non attribuiti o non utilizzati in un dato sottoperiodo contingentale vengono determinati in base alle informazioni fornite dagli Stati membri ai sensi dell’ e sono automaticamente aggiunti al sottoperiodo successivo per essere ridistribuiti.
Nessun quantitativo può essere tuttavia trasferito al periodo contingentale successivo.
Storico versioni
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