Art. 5
Richiedenti
In vigore dal 31 ago 2006
Richiedenti
All’atto della prima domanda di titolo di importazione per un determinato periodo contingentale, il richiedente presenta all’autorità competente dello Stato membro in cui è stabilito e nel quale è iscritto nel registro dell’IVA la domanda di cui all’, paragrafo 1, corredata della prova che, all’atto della presentazione della domanda, il richiedente ha operato nel commercio con paesi terzi dei prodotti contemplati dall’organizzazione comune di mercato di cui trattasi:
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nel periodo di dodici mesi immediatamente precedente il momento della domanda, e
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nel periodo di dodici mesi immediatamente precedente il periodo di dodici mesi di cui al primo trattino.
La prova del commercio con paesi terzi è costituita esclusivamente dai documenti doganali di immissione in libera pratica, debitamente vistati dalle autorità doganali e recanti un riferimento al richiedente in quanto destinatario, oppure dal documento doganale di esportazione debitamente vistato dalle autorità doganali.
Gli agenti doganali o i rappresentanti in dogana non possono presentare domanda di titoli di importazione nell’ambito dei contingenti che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento.
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