Art. 3
Sanzioni
In vigore dal 31 ago 2006
Sanzioni
1. Ove si constati che un documento presentato da un richiedente per l’attribuzione dei diritti derivanti da regolamenti della Commissione relativi ad un determinato contingente di importazione contiene informazioni inesatte e queste siano essenziali per l’attribuzione dei diritti, l’autorità competente dello Stato membro:
a)
vieta al richiedente di importare merci nell’ambito del contingente tariffario in questione per tutto il periodo contingentale nel corso del quale è stata rilevata l’inesattezza; e
b)
preclude al richiedente la possibilità di presentare domanda di titolo di importazione per il contingente tariffario in questione nel periodo contingentale successivo.
Tuttavia, le lettere a) e b) del primo comma non si applicano se il richiedente dimostra in modo probante all’autorità competente che la circostanza di cui al primo comma non è dovuta a negligenza grave da parte sua, ma è dovuta a forza maggiore o a errore palese.
2. Se un documento inesatto ai sensi del paragrafo 1 è presentato deliberatamente, al richiedente:
a)
è vietata l’importazione di merci nell’ambito del contingente tariffario in questione per tutto il periodo contingentale nel corso del quale è stata rilevata l’inesattezza e
b)
è preclusa la possibilità di presentare domanda di titolo di importazione per il contingente tariffario in questione nei due periodi contingentali successivi.
3. Se le importazioni hanno già avuto luogo prima dell’accertamento di cui al paragrafo 1 o 2, il lucro indebitamente ricavatone viene recuperato.
4. Fatto salvo l’ del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio (7), l’applicazione delle sanzioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo non osta ad ulteriori sanzioni in forza di altre disposizioni di diritto comunitario o nazionale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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