Art. 6
Domanda di titolo di importazione e titolo di importazione
In vigore dal 31 ago 2006
Domanda di titolo di importazione e titolo di importazione
1. Il richiedente di un titolo di importazione non può presentare più di una domanda per lo stesso numero d’ordine del contingente in un dato periodo o sottoperiodo contingentale. Qualora un richiedente presenti più di una domanda, tutte le sue domande sono irricevibili.
2. Il richiedente costituisce una cauzione a norma dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000. La cauzione è svincolata relativamente ai quantitativi oggetto di domanda per i quali non è stato possibile rilasciare un titolo, previa applicazione del coefficiente di attribuzione di cui all’, paragrafo 2, del presente regolamento.
3. Ulteriori condizioni, ritenute necessarie per la gestione di un determinato contingente di importazione, possono essere stabilite dal regolamento della Commissione relativo al contingente in questione. Può essere disposto, in particolare, che i contingenti vengano gestiti mediante un regime che preveda l’attribuzione di diritti di importazione in una prima fase e il successivo rilascio dei titoli di importazione in una seconda fase.
I paragrafi 1, 2 e 5 del presente articolo, l’, l’, paragrafo 1, secondo comma, l’, paragrafi 2 e 4, e l’, paragrafo 1, lettera a), si applicano, in quanto compatibili, in caso di applicazione di un regime di attribuzione di diritti di importazione.
4. La domanda di titolo e il titolo stesso recano, nella casella 20, il numero d’ordine del contingente di cui al paragrafo 1.
5. La domanda di titolo non può avere ad oggetto, per un determinato periodo o sottoperiodo contingentale, un quantitativo superiore, a seconda dei casi, al quantitativo o al massimale fissato dal regolamento della Commissione relativo al contingente tariffario in questione per il periodo o sottoperiodo considerato.
6. La domanda di titolo di importazione deve essere presentata nel periodo fissato dal regolamento della Commissione relativo al contingente in questione. Detto periodo può essere precedente al periodo o sottoperiodo contingentale.
7. Nella domanda di titolo, i quantitativi vanno indicati in peso, in volume, in unità intere o in pezzi, e non frazionati.
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