Art. 11
Comunicazioni alla Commissione
In vigore dal 31 ago 2006
Comunicazioni alla Commissione
1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione quanto segue:
a)
i quantitativi globali, compresi quelli negativi, che formano oggetto delle domande di titoli nell’arco di un periodo fissato dai regolamenti della Commissione relativi ai contingenti tariffari in questione, dopo la scadenza del termine ultimo per la presentazione delle domande;
b)
i quantitativi, compresi quelli negativi, che formano oggetto dei titoli rilasciati;
c)
i quantitativi, compresi quelli negativi, che formano oggetto di titoli di importazione inutilizzati o parzialmente utilizzati, corrispondenti alla differenza fra i quantitativi imputati sul retro dei titoli e i quantitativi per i quali questi ultimi sono stati rilasciati.
Le informazioni di cui alle lettere b) e c) sono comunicate al più tardi nei due mesi successivi alla scadenza della durata di validità dei titoli in questione.
2. Le comunicazioni di cui al paragrafo 1 sono trasmesse per via elettronica mediante il modulo che la Commissione mette a disposizione degli Stati membri.
3. Tutte le comunicazioni, comprese quelle negative, devono essere inviate entro e non oltre le ore 13:00 (ora di Bruxelles) del giorno indicato. Ai fini delle comunicazioni alla Commissione di cui al presente articolo, il riferimento ai giorni lavorativi contenuto in un regolamento della Commissione relativo a un determinato contingente di importazione si intende come riferimento ai giorni lavorativi della Commissione ai sensi dell’ del regolamento (CEE) n. 1182/71.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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